SERVIZIO GUASTI

24h

va0032 512 0884 - 326 700

email solid

Non pagava da due anni. Niente riscaldamento per la condomina morosa

in News
17. 11. 30
posted by: Super User
Visite: 4910

Con ordinanza del 12 luglio 2017, il Tribunale di Treviso ha autorizzato l’amministratore del condominio a sospendere la fruizione dei servizi comuni di riscaldamento,raffrescamento e fornitura d’acqua calda sanitaria presso l’immobile di una condomina in ritardo di due annualità con il pagamento degli oneri condominiali.

Il Giudice veneto, applicando l’art. 63 disp. att. c.c., modificato dalla legge di riforma del condominio n.220/2012, ha ritenuto ammissibile e proponibile il ricorso nelle forme di cui all’art. 702-bis c.p.c., promosso dal Condominio, in persona dell’amministratore in carica, nei confronti della condomina morosa che aveva accumulato debiti per quasi 33.800 euro.

In effetti, l’art. 63 disp. att. c.c. richiede, quale unico requisito per la legittima sospensione della fruizione dei servizi, il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre. Morosità che risulta pienamente integrata nel caso di specie, essendo stato provato l’inadempimento della condomina in relazione al pagamento degli oneri condominiali.

Sulla base di tale presupposto, il giudice ha dato via libera alla sospensione dei servizi di riscaldamento e di fornitura d’acqua calda dell’immobile della condomina, mediante chiusura temporanea delle rispettive valvole od in alternativa, ove queste siano site all’interno dell’unità, mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni, con opere a cura del Condominio ricorrente.

La decisione in commento ripropone diversi interrogativi in ordine alla “sanzione” della sospensione dei servizi comuni nei confronti dei morosi, con particolare riferimento ai servizi essenziali suscettibili di godimento separato (riscaldamento, acqua, luce, ecc.).

Secondo parte della giurisprudenza, infatti, proprio il coinvolgimento dei predetti servizi essenziali richiederebbe di interpretare l’art. 63 disp. att. c.c. bilanciando i contrapposti gli interessi di volta in volta coinvolti. La privazione di una fornitura essenziale per la vita, infatti, è suscettibile di ledere diritti fondamentali della persona anche di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.). Viceversa, l’interesse del condominio che s’intende tutelare con la sospensione del servizio è puramente economico e, dunque, sempre riparabile (cfr. Trib. Roma, 27 giugno 2014 e Trib. Milano 24 ottobre 2013).

Torna su!